Comune di Sant'Angelo in Lizzola
Provincia di Pesaro e Urbino
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SCADUTO
Data di Pubblicazione: 26-06-10
Data di Scadenza: 24-07-10
Ente: Comune di Sant'Angelo in Lizzola
Autore: Settore Tecnico - Lavori Pubblici lavoripubblici@comune.santangeloinlizzola.pu.it

Pubblicazione Ordinanza Sindacale n.55/2009: Prevenzione Incendi Boschivi

ORDINANZA N. 55   DEL 24-07-2009

Oggetto: NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

PREMESSO che la delibera Giunta Regionale n. 1163 del 05/08/2003 ha stabilito che il periodo a rischio incendi boschivi inizi dal mese di Luglio con termine il 15 settembre p.v. fatta salva la possibilità di proroga determinata dall’evoluzione delle condizioni climatiche;

CONSIDERATO

- CHE il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all’avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- CHE ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150, gli Enti Locali devono promuovere l’informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione;

RITENUTO pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall’insorgenza di focolai d’incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

VISTI gli artt. 2 e 59 del RDL 18/06/1931, n. 773;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva incendi boschivi approvato con D.G.R. n. 1462 del 02/08/2002;

VISTE le prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e delle norme per la gestione dei boschi marchigiani approvate con D.G.R. n. 2585 del 06/11/2001;

VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 2005 avente per oggetto “Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi”

VISTA la comunicazione del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche in data 10/06/2009 avente per oggetto “Prevenzione degli incendi boschivi. Attività di manutenzione ordinaria delle oper d’arte e delle infrastrutture al fine di ridurre le cause d’innesco e di propagazione degli incendi per l’anno 2009

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino in data 03/06/2009 avente per oggetto “Prevenzione incendi boschivi Stagione estiva 2009

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2009 con cui è stato approvato il Piano Comunale di Emergenza per il Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

O R D I N A

Quanto segue:

1) ai proprietari, ad affittuari ed utilizzatori dei terreni limitrofi alle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di non depositare sulle loro terre, fino a 15 metri lineari per lato dal confine stradale, stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui di vegetazione secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile;

2) è vietato gettare, anche da automezzi in transito, fiammiferi, sigarette, sigari accesi e qualunque altra cosa atta ad appiccare il fuoco durante l'attraversamento del territorio comunale;

3) l’accensione di fuochi è vietata:

a) in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt 100 dalle abitazioni;

b) lungo le vie pubbliche (strade vicinali, comunali, provinciali o statali) nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a mt 200 da queste;

c) a distanze inferiori a mt 200 da zone boscate e da siepi campestri.

Nell’accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) l’uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti;

5) l' abbruciamento delle stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, è regolato dalle seguenti condizioni:

a) l’incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, dovrà avvenire a distanza superiore da 200 metri da zone boscate e da siepi campestri, nonché dalle vie pubbliche e si deve adottare ogni precauzione perché il fuoco non si propaghi.

b) il terreno su cui avviene l’incenerimento deve essere isolato con solchi di aratro o con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco. Le operazioni dovranno essere condotte da un numero di persone adeguate a controllare costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo aver accertato il completo spegnimento.

6) Il materiale di risulta delle lavorazioni che si effettuano nei campi deve essere sistemato e regola d’arte, collocato in modo tale da non determinare pericolo per la propagazione degli incendi e nel contempo non danneggiare la rinnovazione vegetativa.

7) Le operazioni di accensione di fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino (dalle 5.00 alle 9.00), e dovranno comunque essere sospese nei giorni ventosi;

8) chiunque rilevi un incendio nei boschi deve dare immediatamente avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato ovvero al Sindaco del Comune, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all’Arma dei Carabinieri.

Salvo che il fatto non configuri più grave reato, la  mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

A V V I S A

CHE contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

D I S P O N E

CHE la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione su tutto il territorio comunale, pubblicata all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento e sul sito internet dell’Ente, trasmessa al Corpo Forestale dello Stato, al Comando Polizia Municipale alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri i quali sono incaricati di accertare l’osservanza dell’ordinanza medesima da parte della cittadinanza.

La presente ordinanza avrà validità per un anno.

E’ fatta salva l’osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

Il Sindaco

f.to Guido Formica





 
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